Gianni Liviano: la legge sul Parco Mar Piccolo vale

“A differenza di quanto da sostenuto dal deputato Giovanni Vianello in un comunicato stampa apparso su alcun giornali, la legge regionale 30/2020 istitutiva dei parchi regionali “COSTA RIPAGNOLA e MAR PICCOLO” è sempre assolutamente valida e vigente sul territorio. L’on. Vianello ieri ha preso un abbaglio. Può succedere. Per lui non è la prima volta“. Queste le parole affidate a un lungo post Facebook da parte di Gianni Liviano.

LEGGI ANCHE – Parco del Mar Piccolo: nuovo passo verso The Europarc Federation

Gianni Liviano specifica che “la Corte Costituzionale con sentenza 23 dicembre 2021 n. 251 nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 20-27 novembre 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli, riguardanti soprattutto il parco di COSTA RIPAGNOLA e finalizzati ad attribuire all’ente di gestione (che, per quanto riguarda il parco del Mar Piccolo è il Comune di Taranto) la possibilità di consentire, fino all’approvazione del piano del parco, di concedere talune autorizzazioni edilizie in deroga alla legge. Imbarazza e dispiace essere rappresentati in Parlamento da personaggi che non sanno neanche leggere le sentenze“.

Gianni Liviano spiega i dettagli

Nel dettaglio “la Corte di Cassazione ha dichiarato incostituzionali i seguenti articoli: dell’art. 8 comma 6: “Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e quelle contenute nel PPTR fino all’approvazione del piano del parco, l’ente di gestione, ove istituito e operante, oppure il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 14, d’intesa con la struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’articolo 3, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del parco, può concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal comma 5, per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse.) 2) dell’art. 9 comma lettere f) e g) (“fino all’approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 6, sono consentiti…limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001; g) limitatamente alla zona 3 di cui all’articolo 3 e ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore del parco ricadenti in zona 2 e zona 1 di cui all’articolo 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e gli interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001); 3) dell’art. 9 comma 1 lettera h (“fino all’approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 6, sono consentiti …la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile e la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario);”

La conclusione della nota

Poi “4) dell’art 25 comma 5 dell’art. 6 comma 1 lettera h (“Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelle del PPTR, fino all’approvazione del piano del parco, l’ente di gestione, ove istituito e operante, oppure il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 30, d’intesa con la struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’articolo 20, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del parco, può concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal comma 4, per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità); 5) dell’art. 26 comma 1 lettera h) della legge regione puglia n. 30 del 2020 (“Fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino all’approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 25, comma 5, sono consentiti… limitatamente alla zona 3 di cui all’articolo 20, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. 380/2001)” conclude la sua nota Gianni Liviano.

POTREBBE INTERESSARTI
Cambia impostazioni privacy