Sospensione rate del mutuo: arriva la proroga, ecco fino a quando

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo potrà essere richiesta fino al 31 dicembre 2022: ovviamente non tutti potranno farlo, poiché è necessario possedere specifici requisiti per diventare beneficiari di questa misura agevolativa. Ma la novità, contenuta nell’ultima Legge di Bilancio, proroga di un anno il termine di queste condizioni: originariamente, infatti, questa sospensione poteva essere richiesta solo fino al 31 dicembre 2021, mentre adesso potrà essere richiesta fino al 31 dicembre del prossimo anno, per un massimo di 18 mesi.

Sospensione rate mutuo: come funziona

Riepiloghiamo brevemente come funziona questa possibilità che alcune persone possono sfruttare: la sospensione del mutuo, innanzitutto, non implica ulteriori commissioni o spese di istruttoria. La proroga, resa possibile dal Fondo Gasparrini, non è l’unica novità sulla questione, visto che anche l’importo massimo del credito ha ricevuto un notevole incremento, passando da 250 mila e 400 mila euro. Anche la platea dei beneficiari si è ampliata: in essa sono inclusi anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, nonché le cooperative edilizie a proprietà indivisa, nelle quali almeno il 10% dei soci usi l’immobile come abitazione principale.

Proroga sospensione pagamento rate del mutuo: requisiti e beneficiari

Non cambiano le condizioni per richiedere e ottenere la sospensione del pagamento. Tutto resta immutato rispetto al decreto Sostegni bis: la richiesta può avvenire solamente per mutui relativi all’acquisto prima casa (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Non sono consentite richieste per mutui legati alla ristrutturazione o all’edificazione della nuova abitazione. Infine, come precisato dalla Legge di Bilancio 2022, i mutui che sono stati già sospesi, potranno esserlo di nuovo, a patto che il regolare ammortamento delle rate sia stato ripreso da almeno tre mesi.

I beneficiari sono tutti quei mutuari che nei 3 anni prima della richiesta di sospensione, abbiano subito una delle seguenti vicende:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con subentro dello stato di disoccupazione;
  • Cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • Sospensione dal lavoro per almeno 1 mese (la sospensione deve essere attuale);
  • Riduzione dell’orario lavorativo per almeno 30 giorni;
  • Morte del mutuatario o handicap grave (pari o superiore all’80%). Nel primo caso la sospensione spetterà agli eredi del mutuatario deceduto;
  • Lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno avuto nel trimestre seguente al 21 febbraio 2020 un calo del fatturato superiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (21 febbraio – 21 maggio 2019).

Come e dove fare richiesta

Per fare richiesta e ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, ci si dovrà rivolgere direttamente alla banca nella quale il mutuo è in corso. Non c’è bisogno di presentare l’Isee.

Sospensione rate mutuo: quanto può durare?

Si ricorda che la durata della sospensione è variabile in base alla tempistica di riduzione o sospensione dal lavoro: se questa dura da 30 a 150 giorni, la durata della sospensione può durare 6 mesi. Se la riduzione o la sospensione dal lavoro dura da 151 giorni a 302 giorni la durata è di 12 mesi. Infine, se supera i 302 giorni, la sospensione del pagamento delle rate del credito per l’acquisto della prima casa potrà durare fino a 18 mesi.

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