Tutte le disposizioni sulle attività consentite e non dopo il Decreto del Presidente Conte

MONDO – Ieri 8 marzo il Decreto del Presidente Conte ha emanato le disposizione che hanno carattere di urgenza e che cercano di limitare gli spostamenti e le attività che prevedono un eccessivo assembramento di persone.

Nello specifico su tutto il territorio nazionale è stata notificata la sospensione di: 

  • Meeting ed eventi sociali destinati al personale medico sanitario 
  • Tutte le attività che avvengono in luoghi quali: scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche, locali e luoghi assimilabili a questi. 
  • Tutte le attività all’interno di teatri, cinema sia pubblici sia privati
  • Le manifestazioni di ogni genere e natura
  • Le competizioni sportive e gli eventi di ogni disciplina e ordine sia in luogo privato sia pubblico
  • Sino al 15 marzo sono sospese tutte le attività scolastiche in ogni scuola di grado e ordine, nonché le attività di formazione superiore comprese quelle universitarie e degli istituti di alta formazione. (sono escluse da queste le attività delle scuole e università telematiche che invece possono continuare a operare)
  • Le cerimonie funebri, civili e religiose 
  • I viaggi in particolar modo quelli d’istruzione e organizzate dalla scuola

Le attività che invece sono consentite dal decreto su tutto il territorio nazionale sono: 

  1. Quelle svolte dagli esercizi commerciali pubblici e privati, al chiuso o all’aperto, a condizione che si possano garantire le distanze di sicurezza di almeno un metro e si possa evitare l’assembramento di persone.
  2. Le attività quali bar e ristorazione, con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.
  3. Le attività all’interno dei supermercati
  4. Eventi e competizioni sportive a livello agonistico all’interno d’impianti sportivi e senza pubblico
  5. Le attività motorie svolte all’interno di palestre e piscine dove è possibile mantenere la distanza di sicurezza
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